Informazioni - un foro nella facciata perimetrale laterale per la fuoruscita di eventuali perdite di gas metano

2022-11-07 17:06:52 By : Ms. Lacus Yu

Egregi, ho acquistato da poco un appartamento al piano terra di un edificio posto a Pomigliano. Il precedente proprietario aveva fatto praticare, a motivo di una diversa disposizione delle camere, un foro nella facciata perimetrale laterale per la fuoruscita di eventuali perdite di gas metano e, funge anche per le esalazioni dei vapori di cottura dei cibi. La cappa aspirante della cucina non è collegata con alcun tubo all'aspiratore. L'impianto è stato collaudato e il foro risulta a distanza regolamentare. Il Condomino del piano superiore lamenta un eventuale e possibile fastidio dei fumi che saranno a suo dire probabile. Si noti che al momento non ancora ho utilizzato l'impiego della cucina per interventi di adattamento dei mobili posseduti. Si chiede se ci sono norme che tutelino anche le mie aspettative. Nell'attesa di leggervi presto, colgo l'occasione di porgere cordiali saluti Rosa 47

Egregi, ho acquistato da poco un appartamento al piano terra di un edificio posto a Pomigliano. Il precedente proprietario aveva fatto praticare, a motivo di una diversa disposizione delle camere, un foro nella facciata perimetrale laterale per la fuoruscita di eventuali perdite di gas metano e, funge anche per le esalazioni dei vapori di cottura dei cibi. La cappa aspirante della cucina non è collegata con alcun tubo all'aspiratore. L'impianto è stato collaudato e il foro risulta a distanza regolamentare. Il Condomino del piano superiore lamenta un eventuale e possibile fastidio dei fumi che saranno a suo dire probabile. Si noti che al momento non ancora ho utilizzato l'impiego della cucina per interventi di adattamento dei mobili posseduti. Si chiede se ci sono norme che tutelino anche le mie aspettative. Nell'attesa di leggervi presto, colgo l'occasione di porgere cordiali saluti Rosa 47

Da come esponi i fatti il vicino non avrebbe, al momento attuale, alcun titolo per contestare questo foro. Certamente in futuro, a seconda dell'utilizzo che ne verrà fatto da parte tua, costui avrà eventualmente la facoltà di agire a sua tutela contestando l'immissione oltre tolleranza, seguendo il disposto dell'art. 844 cc.

Squisitissima, sia per la tempestività della risposta che per la sintesi. Grazie

Il precedente proprietario aveva fatto praticare, a motivo di una diversa disposizione delle camere, un foro nella facciata perimetrale laterale per la fuoruscita di eventuali perdite di gas metano e, funge anche per le esalazioni dei vapori di cottura dei cibi. La cappa aspirante della cucina non è collegata con alcun tubo all'aspiratore. L'impianto è stato collaudato e il foro risulta a distanza regolamentare.

Direi che può stare tranquilla, il tutto è regolamentato dalle UNI-CIG 7129 e UNI 10832 che prevedono esattamente quello che lei cita.

Lo scarico prodotti cottura a parete è permesso.

Non vedo nulla di cui preoccuparsi, buona sistemazione!!

Grazie per le competenze che condividete con i bisognosi di luce 

e non l'ha ancora assaggiata...in salmì dà il meglio

e buon appetito...con i suoi manicaretti

e buon appetito...con i suoi manicaretti

In estate sono piatti dietetici.......manicaretti corti.....che non fanno ingrassare!!!?

........con i bisognosi di luce

la mancanza di luce significa assenza d'energia, quindi di vita.

Ove c'è il buio impera il nulla.......per fortuna esiste Faro CDW posizionato su un alto scoglio che indica la via sicura!!!?

Giorno e notte brilla, sempre pronto ad indicare la retta via......fornendo sprazzi di chiaro ove serve, scintille che accendono le idee e fanno risplendere di nuova luce angoli bui!!!?

CDW......Come Dice Watson.......elementare chiarezza!!! ?

(ps: .....e tutta questa sciorinata gratis, manco fossi azionista CDW.......nessun rimborso spese o benefit.......aggratis come diceva Nostro Signore..... ? )

@Rosa 47 @Esmeralda   @Nanojoule   ho trovato questo....se può servire

Qual è la normativa in tema di scarico fumi della cappa cucina?

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

1 Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

3 Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

4 Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

In linea teorica, e salvo quanto diremo più in avanti proprio con riferimento agli impianti termici, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, modificandola ed eseguendo le opere che risultino necessarie al miglior godimento del proprio appartamento. Tali opere, però, il cui avvio deve sempre essere previamente comunicato all’amministratore (il quale deve riferirne all’assemblea), non possono creare pregiudizio all’estetica del fabbricato (il cosiddetto decoro architettonico) e alla sua stabilità. Inoltre, è necessario che l’uso della cosa comune avvenga secondo la sua destinazione e che non si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. 

Non in ultimo, qualsiasi opera sulle parti comuni deve sempre rispettare le distanze rispetto agli altri appartamenti, distanze che, in linea generale, sono pari a 3 metri.

Come vedremo a breve, tale normativa incide solo in via residuale in tema di scarico dei fumi della cappa cucina. Per quest’ultima, infatti, c’è una disciplina apposita.

L’articolo 17-bis del D. L. 63/2013, in materia di impianti termici, ha sostituito, con decorrenza dal 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento introdotto con D.P.R. 412/1993. Pertanto, ora, la disciplina è la seguente. 

«Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’àmbito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto».

In ogni caso, anche nell’ipotesi di deroga, bisogna rispettare l’articolo 890 del Codice civile a norma del quale: «Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».

Risultato: laddove l’edificio sia già munito di una canna fumaria non è possibile, in linea di massima, praticare un muro sulla facciata condominiale per lo sfiato degli odori e dei fumi provenienti dalla cucina. --> E mi pare che la canna fumaria ci sia ma la cappa non sia collegata

Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

Conseguentemente a quanto si è appena detto, l’eventuale foro sulla facciata praticato dal condòmino è illegittimo (se esiste una canna fumaria). E ciò anche se vengono rispettate le norme del Codice civile in materia di rispetto della destinazione d’uso, del decoro architettonico, della stabilità dell’edificio, dei diritti degli altri condomini. Tanto più che, come nel caso del quesito, esiste già un adeguato condotto di esalazione condominiale.

Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Il condomino pregiudicato dagli odori “superiori alla normale tollerabilità” , provenienti dall’appartamento del vicino può agire a norma dell’articolo 844 del Codice civile chiedendo al giudice un provvedimento di condanna nei confronti del responsabile, rivolto a far cessare le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

@Rosa 47 @Esmeralda   @Nanojoule   ho trovato questo....se può servire

Qual è la normativa in tema di scarico fumi della cappa cucina?

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

1 Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

3 Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

4 Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

In linea teorica, e salvo quanto diremo più in avanti proprio con riferimento agli impianti termici, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, modificandola ed eseguendo le opere che risultino necessarie al miglior godimento del proprio appartamento. Tali opere, però, il cui avvio deve sempre essere previamente comunicato all’amministratore (il quale deve riferirne all’assemblea), non possono creare pregiudizio all’estetica del fabbricato (il cosiddetto decoro architettonico) e alla sua stabilità. Inoltre, è necessario che l’uso della cosa comune avvenga secondo la sua destinazione e che non si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. 

Non in ultimo, qualsiasi opera sulle parti comuni deve sempre rispettare le distanze rispetto agli altri appartamenti, distanze che, in linea generale, sono pari a 3 metri.

Come vedremo a breve, tale normativa incide solo in via residuale in tema di scarico dei fumi della cappa cucina. Per quest’ultima, infatti, c’è una disciplina apposita.

L’articolo 17-bis del D. L. 63/2013, in materia di impianti termici, ha sostituito, con decorrenza dal 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento introdotto con D.P.R. 412/1993. Pertanto, ora, la disciplina è la seguente. 

«Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’àmbito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto».

In ogni caso, anche nell’ipotesi di deroga, bisogna rispettare l’articolo 890 del Codice civile a norma del quale: «Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».

Risultato: laddove l’edificio sia già munito di una canna fumaria non è possibile, in linea di massima, praticare un muro sulla facciata condominiale per lo sfiato degli odori e dei fumi provenienti dalla cucina. --> E mi pare che la canna fumaria ci sia ma la cappa non sia collegata

Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

Conseguentemente a quanto si è appena detto, l’eventuale foro sulla facciata praticato dal condòmino è illegittimo (se esiste una canna fumaria). E ciò anche se vengono rispettate le norme del Codice civile in materia di rispetto della destinazione d’uso, del decoro architettonico, della stabilità dell’edificio, dei diritti degli altri condomini. Tanto più che, come nel caso del quesito, esiste già un adeguato condotto di esalazione condominiale.

Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Il condomino pregiudicato dagli odori “superiori alla normale tollerabilità” , provenienti dall’appartamento del vicino può agire a norma dell’articolo 844 del Codice civile chiedendo al giudice un provvedimento di condanna nei confronti del responsabile, rivolto a far cessare le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Grazie, mi pare che questo articolo confermi che il vicino potrà contestare l'eventuale immissione oltre tolleranza, se dovessero verificarsi le condizioni. 

@Rosa 47 @Esmeralda   @Nanojoule   ho trovato questo....se può servire

Qual è la normativa in tema di scarico fumi della cappa cucina?

Cerchiamo di fare il punto della situazione.

1 Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

3 Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

4 Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Si può praticare un buco sulla parete condominiale?

In linea teorica, e salvo quanto diremo più in avanti proprio con riferimento agli impianti termici, ciascun condomino può servirsi della cosa comune, modificandola ed eseguendo le opere che risultino necessarie al miglior godimento del proprio appartamento. Tali opere, però, il cui avvio deve sempre essere previamente comunicato all’amministratore (il quale deve riferirne all’assemblea), non possono creare pregiudizio all’estetica del fabbricato (il cosiddetto decoro architettonico) e alla sua stabilità. Inoltre, è necessario che l’uso della cosa comune avvenga secondo la sua destinazione e che non si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. 

Non in ultimo, qualsiasi opera sulle parti comuni deve sempre rispettare le distanze rispetto agli altri appartamenti, distanze che, in linea generale, sono pari a 3 metri.

Come vedremo a breve, tale normativa incide solo in via residuale in tema di scarico dei fumi della cappa cucina. Per quest’ultima, infatti, c’è una disciplina apposita.

L’articolo 17-bis del D. L. 63/2013, in materia di impianti termici, ha sostituito, con decorrenza dal 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento introdotto con D.P.R. 412/1993. Pertanto, ora, la disciplina è la seguente. 

«Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’àmbito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto».

In ogni caso, anche nell’ipotesi di deroga, bisogna rispettare l’articolo 890 del Codice civile a norma del quale: «Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».

Risultato: laddove l’edificio sia già munito di una canna fumaria non è possibile, in linea di massima, praticare un muro sulla facciata condominiale per lo sfiato degli odori e dei fumi provenienti dalla cucina. --> E mi pare che la canna fumaria ci sia ma la cappa non sia collegata

Sfiato cucina con un buco nel muro: è legittimo?

Conseguentemente a quanto si è appena detto, l’eventuale foro sulla facciata praticato dal condòmino è illegittimo (se esiste una canna fumaria). E ciò anche se vengono rispettate le norme del Codice civile in materia di rispetto della destinazione d’uso, del decoro architettonico, della stabilità dell’edificio, dei diritti degli altri condomini. Tanto più che, come nel caso del quesito, esiste già un adeguato condotto di esalazione condominiale.

Come agire contro lo scarico fumi cucina illegittimo

Il condomino pregiudicato dagli odori “superiori alla normale tollerabilità” , provenienti dall’appartamento del vicino può agire a norma dell’articolo 844 del Codice civile chiedendo al giudice un provvedimento di condanna nei confronti del responsabile, rivolto a far cessare le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Mi permetto di dire che è un articolo Un po' "non preciso".

Fa una miscela fra impianti termici e scarichi a parete di prodotti cottura, due cose completamente diverse.

Bisogna dividere lo scarico impianto termico da quello cottura, sono normati da regole e leggi diverse.

Vedo un po' di confusione....

Il foro nella parte superiore del locale, tecnicamente definito aerazione, nel caso di impianti a gas rientra nella normativa Uni cig 7129, approvata è citata nella legge 1083, nonché nella Uni 10832.

Il posizionamento quindi di tale apertura È chiaramente normato.

ovviamente, se il dispositivo di aerazione è utilizzato per scopi diversi da quelli previsti di evacuazione prodotti cottura, fuoriuscita di possibili fughe gas e ventilazione di compensazione, appare contestabile.

non credo che però l'utilizzo di una cucina possa superare i normali limiti di tollerabilità, quindi vedo difficile l'impugno da parte del contestatore.

Tale firo di aerazione è anche chiaramente indicato nel dichiarazione di conformità ai sensi 37/08.

Grazie, mi pare che questo articolo confermi che il vicino potrà contestare l'eventuale immissione oltre tolleranza, se dovessero verificarsi le condizioni. 

Esatto...disamina sintetica ma efficace...putroppo non c'è l'icona applauso

ORA SONO PIU' PRECISO (E' UN PO' LUNGHETTO AMICO PYRO)

Lo scarico dei vapori di cottura: condotti, materiali e aerazione

La cottura dei cibi determina, ovviamente, l’emissione di fumi e vapori nonché la diffusione di odori, la creazione di accumuli di polveri e fluidi e la possibilità che si creino muffe e condense nei locali d’installazione. Essa, pertanto, rappresenta senz’altro una fonte di rischio per la salute delle persone e per la sicurezza degli ambienti/edifici (qualità dell’aria interna, salubrità dei locali, emissioni in atmosfera, danni agli edifici, pericolo di incendio di incombusti e accumuli).

La normativa in merito prescrive che i vapori derivanti dalla preparazione e dalla cottura dei cibi debbano essere captati ed evacuati all’esterno mediante appositi condotti, i quali non solo dovranno essere specifici per la tipologia di esalazione, ma dovranno essere, a tutti gli effetti, dei veri e propri camini/canne fumarie e dunque rispondere ai relativi requisiti.

La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI 7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine vapori di cottura essa intende l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla cottura dei cibi.

Il canale di esalazione di tali emissioni è così definito: condotto che collega una cappa o un ventilatore asservito ad un apparecchio di cottura ad un condotto/condotto collettivo per vapori di cottura o direttamente verso l’atmosfera esterna. Tale condotto può funzionare in pressione negativa o positiva rispetto all’ambiente. I vapori di cottura devono essere scaricati a tetto, tuttavia esistono deroghe per lo scarico diretto a parete in presenza di determinate condizioni.

I condotti singoli o collettivi per l’evacuazione dei vapori di cottura

I condotti utilizzati per l’evacuazione dei vapori di cottura a tetto possono essere di tipo singolo o collettivo:

I condotti (singoli o collettivi) per vapori di cottura devono:

In nessun caso è consentito convogliare nello stesso condotto per lo scarico dei vapori di cottura lo scarico dei prodotti della combustione di altre tipologie di apparecchi/dispositivi.

Per quanto riguarda i materiali di costruzione da utilizzare per i condotti di evacuazione dei vapori di cottura la normativa vigente impone di utilizzare solo materiali marcati CE e dichiarati idonei all’impiego dal fabbricante.

Non sono più ammessi, dall’entrata in vigore della succitata UNI nella sua revisione del 2008:

I requisiti minimi richiesti per questo tipo di scarichi sono:

Sistema di evacuazione Pressione nel sistema di evacuazione Posizionamento dei condotti

Condotto singolo            Negativa/Positiva                                    Interno dell’edificio o all’esterno dell’edificio

Condotto collettivo         Negativa                                                  Interno dell’edificio o all’esterno dell’edificio

I condotti asserviti agli apparecchi di aspirazione dei vapori di cottura devono riportare la designazione, come tutti i camini e le canne fumarie, secondo la norma UNI 1443 e secondo la specifica norma armonizzata di materiale.

Le tipologie maggiormente utilizzate sono:

Nel caso di utilizzo di condotti fumari o cavedi tecnici preesistenti è consentito l’intubamento secondo la norma UNI 10845.

L’aerazione dei locali: ventilazione o aspirazione?

Come per i locali di installazione dei generatori di calore, la norma UNI 7129 prescrive la necessità di aerazione dei locali, ossia l’approntamento di aperture di ventilazione appositamente calcolate e collocate a seconda della tipologia di apparecchio presente nel locale.

Esiste una deroga che permette, in determinate circostanze, di non realizzare le aperture di ventilazione; tali circostanze devono verificarsi simultaneamente nel locale d’installazione e sono:

Da quanto appena detto si evince altresì che la norma permette che la captazione e l’evacuazione dei vapori di cottura può avvenire, in alternativa allo scarico a tetto o a parete mediante condotto, tramite apparecchi di aspirazione (elettroventilatori) convoglianti direttamente verso l’esterno installati a parete o sui serramenti del locale.

Tale metodo è però assoggettato al soddisfacimento di altre condizioni della norma stessa, della legislazione nazionale, del codice civile e dei regolamenti locali d’igiene (ad esempio l’evacuazione al di fuori della zona di rispetto di edifici adiacenti/confinanti – si pensi anche solo semplicemente ad una realtà condominiale, qualità dell’aria rispetto alle esalazioni emesse, ecc.).

Un ultimo elemento da tenere in considerazione riguarda l’alimentazione dell’apparecchio di cottura, ossia il tipo di combustibile utilizzato che, se diverso dal gas, va a richiamare nel quadro normativo relativo all’evacuazione le specifiche norme tecniche ad esso legate (UNI 7131 per impianti alimentati a bombole GPL e UNI 10683 per impianti alimentati a legna e altri combustibili solidi).

ORA SONO PIU' PRECISO (E' UN PO' LUNGHETTO AMICO PYRO)

Lo scarico dei vapori di cottura: condotti, materiali e aerazione

La cottura dei cibi determina, ovviamente, l’emissione di fumi e vapori nonché la diffusione di odori, la creazione di accumuli di polveri e fluidi e la possibilità che si creino muffe e condense nei locali d’installazione. Essa, pertanto, rappresenta senz’altro una fonte di rischio per la salute delle persone e per la sicurezza degli ambienti/edifici (qualità dell’aria interna, salubrità dei locali, emissioni in atmosfera, danni agli edifici, pericolo di incendio di incombusti e accumuli).

La normativa in merito prescrive che i vapori derivanti dalla preparazione e dalla cottura dei cibi debbano essere captati ed evacuati all’esterno mediante appositi condotti, i quali non solo dovranno essere specifici per la tipologia di esalazione, ma dovranno essere, a tutti gli effetti, dei veri e propri camini/canne fumarie e dunque rispondere ai relativi requisiti.

La norma generale di riferimento per l’evacuazione dei vapori di cottura è la UNI 7129 (parti 2 e 3) la quale, già dalla sua versione del 2008, fornisce le definizioni e i principi prescrittivi tutt’oggi in vigore. Con il termine vapori di cottura essa intende l’insieme dei prodotti della combustione e dei vapori/esalazioni risultanti dalla cottura dei cibi.

Il canale di esalazione di tali emissioni è così definito: condotto che collega una cappa o un ventilatore asservito ad un apparecchio di cottura ad un condotto/condotto collettivo per vapori di cottura o direttamente verso l’atmosfera esterna. Tale condotto può funzionare in pressione negativa o positiva rispetto all’ambiente. I vapori di cottura devono essere scaricati a tetto, tuttavia esistono deroghe per lo scarico diretto a parete in presenza di determinate condizioni.

I condotti singoli o collettivi per l’evacuazione dei vapori di cottura

I condotti utilizzati per l’evacuazione dei vapori di cottura a tetto possono essere di tipo singolo o collettivo:

I condotti (singoli o collettivi) per vapori di cottura devono:

In nessun caso è consentito convogliare nello stesso condotto per lo scarico dei vapori di cottura lo scarico dei prodotti della combustione di altre tipologie di apparecchi/dispositivi.

Per quanto riguarda i materiali di costruzione da utilizzare per i condotti di evacuazione dei vapori di cottura la normativa vigente impone di utilizzare solo materiali marcati CE e dichiarati idonei all’impiego dal fabbricante.

Non sono più ammessi, dall’entrata in vigore della succitata UNI nella sua revisione del 2008:

I requisiti minimi richiesti per questo tipo di scarichi sono:

Sistema di evacuazione Pressione nel sistema di evacuazione Posizionamento dei condotti

Condotto singolo            Negativa/Positiva                                    Interno dell’edificio o all’esterno dell’edificio

Condotto collettivo         Negativa                                                  Interno dell’edificio o all’esterno dell’edificio

I condotti asserviti agli apparecchi di aspirazione dei vapori di cottura devono riportare la designazione, come tutti i camini e le canne fumarie, secondo la norma UNI 1443 e secondo la specifica norma armonizzata di materiale.

Le tipologie maggiormente utilizzate sono:

Nel caso di utilizzo di condotti fumari o cavedi tecnici preesistenti è consentito l’intubamento secondo la norma UNI 10845.

L’aerazione dei locali: ventilazione o aspirazione?

Come per i locali di installazione dei generatori di calore, la norma UNI 7129 prescrive la necessità di aerazione dei locali, ossia l’approntamento di aperture di ventilazione appositamente calcolate e collocate a seconda della tipologia di apparecchio presente nel locale.

Esiste una deroga che permette, in determinate circostanze, di non realizzare le aperture di ventilazione; tali circostanze devono verificarsi simultaneamente nel locale d’installazione e sono:

Da quanto appena detto si evince altresì che la norma permette che la captazione e l’evacuazione dei vapori di cottura può avvenire, in alternativa allo scarico a tetto o a parete mediante condotto, tramite apparecchi di aspirazione (elettroventilatori) convoglianti direttamente verso l’esterno installati a parete o sui serramenti del locale.

Tale metodo è però assoggettato al soddisfacimento di altre condizioni della norma stessa, della legislazione nazionale, del codice civile e dei regolamenti locali d’igiene (ad esempio l’evacuazione al di fuori della zona di rispetto di edifici adiacenti/confinanti – si pensi anche solo semplicemente ad una realtà condominiale, qualità dell’aria rispetto alle esalazioni emesse, ecc.).

Un ultimo elemento da tenere in considerazione riguarda l’alimentazione dell’apparecchio di cottura, ossia il tipo di combustibile utilizzato che, se diverso dal gas, va a richiamare nel quadro normativo relativo all’evacuazione le specifiche norme tecniche ad esso legate (UNI 7131 per impianti alimentati a bombole GPL e UNI 10683 per impianti alimentati a legna e altri combustibili solidi).

Non prendiamo articoli commentati tanto per fare il sugo!!

Leggiamo le norme, nel caso in esame la Uni cig 7129 e la uni10832.

In un quarto di pagina definiscono tutto, ben diverso da quello citato nell'articolo.

Non vi è assolutamente l'obbligo dello scarico a tetto...... punto!!!

Se vogliamo fare i tecnici con le citazioni da articoli tratti da riviste più o meno..... Allora entriamo nel campo della confusione, tutti dicono la propria...... Ma la verità sta nella lettura delle norme!!!

Internet fa trovare quello che si cerca..... Lo sappiamo benissimo!!

quello che invece importa è l'aderenza o meno di un affermazione alla Norma.... Tale cosa si può fare solo leggendo la norma!!!

Non prendiamo articoli commentati tanto per fare il sugo!!

Leggiamo le norme, nel caso in esame la Uni cig 7129 e la uni10832.

In un quarto di pagina definiscono tutto, ben diverso da quello citato nell'articolo.

Non vi è assolutamente l'obbligo dello scarico a tetto...... punto!!!

Se vogliamo fare i tecnici con le citazioni da articoli tratti da riviste più o meno..... Allora entriamo nel campo della confusione, tutti dicono la propria...... Ma la verità sta nella lettura delle norme!!!

Internet fa trovare quello che si cerca..... Lo sappiamo benissimo!!

quello che invece importa è l'aderenza o meno di un affermazione alla Norma.... Tale cosa si può fare solo leggendo la norma!!!

Forse mi sono persa qualche passaggio, ma a me pare che si sia tutti concordi sulla legittimità di questo foro così com"è stato presentato dall'opener, e che al massimo il vicino potrà avanzare una contestazione ai sensi dell'art. 844 cc, ammesso e non concesso che se ne realizzino i presupposti. Non mi sembra che alcuno abbia affermato l'obbligarietà dello scarico a tetto.

Forse mi sono persa qualche passaggio, ma a me pare che si sia tutti concordi sulla legittimità di questo foro così com"è stato presentato dall'opener, e che al massimo il vicino potrà avanzare una contestazione ai sensi dell'art. 844 cc, ammesso e non concesso che se ne realizzino i presupposti. Non mi sembra che alcuno abbia affermato l'obbligarietà dello scarico a tetto.

Nel leggere i commenti di @studiofrancescopozzi , nelle frasi riportate da internet, in in più punti l'anonimo commentatore indica l'obbligo dello scarico a tetto.

Questa una affermazione errata che, con vigore, ho cercato di contraddire.

L’articolo 17-bis del D. L. 63/2013, in materia di impianti termici, ha sostituito, con decorrenza dal 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento introdotto con D.P.R. 412/1993. Pertanto, ora, la disciplina è la seguente. 

«Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio

Lo scarico cucina non è un impianto termico...quindi non soggetto al dlgs 102/14.....perchè chiamare in causa una norma che non lo riguarda?

Il brano indicato eseguito da commentatore anonimo è solo roba per fare....sugo!!!

in alternativa allo scarico a tetto o a parete mediante condotto, tramite apparecchi di aspirazione (elettroventilatori)  convoglianti direttamente verso l’esterno installati a parete o sui serramenti del locale.

Assolutamente no, può avvenire anche per tiraggio naturale

Come per i locali di installazione dei generatori di calore, la norma UNI 7129 prescrive la necessità di aerazione dei locali, ossia l’approntamento di aperture di ventilazione

Assolutamente no, le aperture di ventilazione servono per addurre aria comburente, quelle di aerazione per smaltire i prodotti cotture e le fughe gas.

Nel casio del metano la ventilazione è in basso e l'aerazione in alto.

Questi articolo commentati fanno solo confusione.

Un ultimo elemento da tenere in considerazione riguarda l’alimentazione dell’apparecchio di cottura, ossia il tipo di combustibile utilizzato che, se diverso dal gas, va a richiamare nel quadro normativo relativo all’evacuazione le specifiche norme tecniche ad esso legate (UNI 7131 per impianti alimentati a bombole GPL e UNI 10683 per impianti alimentati a legna e altri combustibili solidi).

Cosa cavolo c'entra la tipologia si combustibile con l'aerazione?

Perché chiamare in causa la 10683 e la 7131 quando il riferimento alle stesse riguarda la ventilazione?

Ripeto, andare a leggere articolo tecnici commentati da anonimi per definire la rispondenza alle norme....crea solo confusione!

(scusate la veemenza......ma detesto i falsi profeti!!)

La normativa in merito prescrive che i vapori derivanti dalla preparazione e dalla cottura dei cibi debbano essere captati ed evacuati all’esterno mediante appositi condotti, i quali non solo dovranno essere specifici per la tipologia di esalazione, ma dovranno essere, a tutti gli effetti, dei veri e propri camini/canne fumarie e dunque rispondere ai relativi requisiti.

L'aerazione può avvenire senza condotti, senza camini o altro.....basta un'apertura verso l'esterno con sezione netta uguale o superiore a cmq, 100 posta ad altezza superiore cm 180 dal piano di calpestio.

Non me ne voglia il buon @studiofrancescopozzi , ma quanto tratto da internet è un minestrone di affermazioni.....sconcertanti!!!

Roba che mette solo confusione........

eilà amico Pyro...l'anonimo è APROS una delle più quotate ditte di canne fumarie che organizza corsi su corsi

domani gli mando una lettera di protesta con tutti io tuoi contro commenti

e non prendertela così che poi ti sale la pressione e non cucini più i tuoi manicaretti

l'anonimo è APROS una delle più quotate ditte di canne fumarie che organizza corsi su corsi

Chi conosce le canne fumarie.... Ben poco sa degli impianti gas!!

L'evacuazione combusti riguarda soprattutto gli impianti termici.

Nel caso in esame la aerazione poco si confà con un'azienda che fa canne fumarie.

Come se andassi a fare corsi di pesca da uno che fa tonno in scatola..... Non Quaglia molto!!

non prendertela così che poi ti sale la pressione e non cucini più i tuoi manicaretti

La pressione non può salire oltre un certo limite.... Esiste la valvola di sfogo!!!

Non prendiamo articoli commentati tanto per fare il sugo!!

Leggiamo le norme, nel caso in esame la Uni cig 7129 e la uni10832.

In un quarto di pagina definiscono tutto, ben diverso da quello citato nell'articolo.

Non vi è assolutamente l'obbligo dello scarico a tetto...... punto!!!

Se vogliamo fare i tecnici con le citazioni da articoli tratti da riviste più o meno..... Allora entriamo nel campo della confusione, tutti dicono la propria...... Ma la verità sta nella lettura delle norme!!!

Internet fa trovare quello che si cerca..... Lo sappiamo benissimo!!

quello che invece importa è l'aderenza o meno di un affermazione alla Norma.... Tale cosa si può fare solo leggendo la norma!!!

io non ho accesso alle UNI se tu ce l hai completa fai un grazioso omaggio (a me a Esmeralda) in via privata

Chi conosce le canne fumarie.... Ben poco sa degli impianti gas!!

L'evacuazione combusti riguarda soprattutto gli impianti termici.

Nel caso in esame la aerazione poco si confà con un'azienda che fa canne fumarie.

Come se andassi a fare corsi di pesca da uno che fa tonno in scatola..... Non Quaglia molto!!

La pressione non può salire oltre un certo limite.... Esiste la valvola di sfogo!!!

io non ho accesso alle UNI se tu ce l hai completa fai un grazioso omaggio (a me a Esmeralda) in via privata

Ma come puoi chiedermi un omaggio se siamo in gennaio??

come sei fumino pyretto

Ripeto, un'azienda che fa canne fumarie conosce bene solo un settore della vicenda.

La lettura infatti del commento anonimo è concentrata sull'esecuzione dei condotto d'evacuazione combusti, non è assolutamente superpartes.

Ripeto ancora, la conoscenza della normativa non si acquisisce da corsi gratuiti di settori commerciali, ma dallo studio e conoscenza della stessa.

Questi corsi non creano cultura, ma sterile nozionismo.......

Siamo andati in OT... Mi dispiace!

Conviene aprire un post dal titolo "Vale più la corretta conoscenza o la facile incontrollata informazione?"....